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Categoria: Statuto associativo A.N.L.C.

Articolo 25 – Costituzione dei Circoli

Dieci o più cittadini in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6 – 1° e 2° comma, possono, nell’ambito della circoscrizione comunale, riunirsi in Circolo sottoscrivendo il relativo atto costitutivo, e prendendo la tessera associativa.

La costituzione del circolo e le relative cariche devono essere ratificate dall’Ufficio di Presidenza, previo il parere del Presidente Provinciale.

 

Articolo 26 – Conferimento cariche statutarie

Qualsiasi carica statutaria può essere conferita solo a cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6 – 1° e 2° comma e muniti di valida tessera associativa dell’A.N.L.C.

Non possono ricoprire cariche coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitti dolosi o sanzioni amministrative per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia prima che siano decorsi 10 anni,

a meno che non sia stata loro concessa la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza.

Non possono essere eletti a componenti del Collegio Sindacale e, se in carica decadono, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del Presidente Nazionale, dei membri dell’ufficio di Presidenza e del Comitato Esecutivo.

 

Articolo 27 – Durata delle cariche statutarie

Tutte le cariche sociali scadono al compimento del ciclo olimpico quadriennale qualunque sia l’epoca della relativa elezione eventualmente avvenuta durante il ciclo stesso, restando gli eletti in carica per la sola ordinaria amministrazione, fino alle nuove elezioni e relative consegne.