Stampa
Categoria: Statuto associativo A.N.L.C.

Articolo 30 – Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

a) dagli Impianti sportivi;

b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;

c) da ogni eventuale bene mobile, mobile registrato ed immobile appartenente all’Associazione o che ad essa provenga per donazione, lascito, successione o acquisto.

 

Articolo 31 – Scioglimento associativo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea nazionale, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di

voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea

nazionale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Nel caso di scioglimento della Associazione, l’Assemblea nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà in prioritariamente a favore di altra associazione che persegua finalità simili a quelle previste dall’art. 1, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.