Articolo 8 – Partecipanti assemblee
Partecipano all’Assemblea Nazionale:
A) - I soci Benemeriti
B) - I Presidenti Onorari
C) - I componenti il Comitato Esecutivo
D) - I Presidenti regionali
E) - I delegati eletti dalle Assemblee Regionali
F) - Un delegato per ogni libera Associazione che ha aderito
G) - I componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti – di Garanzia Contabile.
H) - Il delegato nazionale del settore cinofilo, il delegato per la pesca, il responsabile per la vigilanza ed il delegato nazionale del Tiro a volo.
L’Assemblea nazionale è convocata annualmente dal Presidente Nazionale, in prima e seconda convocazione, e si dovrà tenere entro il 30 luglio. La convocazione dell’Assemblea Nazionale avverrà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla vigente normativa almeno 30 giorni prima della data fissata, pena la nullità dellaseduta.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei convocati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Tutti partecipanti hanno diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.
Non hanno diritto di voto i componenti di cui alle lettere “B” e “G” del presente articolo.
L’Assemblea elegge di volta in volta il Presidente ed il Segretario. Essa stabilisce gli indirizzi, approva i bilanci nazionali e le direttive generali sia in sede sportiva che amministrativa.
L’Assemblea, inoltre, ogni quattro anni, con modalità e forme che il Comitato Esecutivo stabilirà entro il 31 dicembre dell’anno precedente le votazioni, elegge:
- Il Comitato Esecutivo – di garanzia amministrativa
- Il Collegio dei Revisori dei Conti – di garanzia contabile
- Il Collegio dei Probi Viri.
Articolo 9 – Assemblea Regionale
- Partecipano all’Assemblea Regionale:
- Il Presidente Regionale;
- I Presidenti Provinciali della Regione;
- I Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali.
Partecipano altresì alle Assemblee Regionali, ma senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.
Possono partecipare alle Assemblee Regionali, con facoltà di intervento, il Presidente Nazionale dell’Associazione ed i componenti dell’ufficio di presidenza.
Le Assemblee regionali sono convocate dal Presidente Regionale in prima e seconda convocazione ogni anno e si devono tenere entro il 31 maggio per approvare i conti consuntivi e preventivi, deliberare sulle attività svolte e da svolgere nell’ambito regionale e per eleggere il Presidente Regionale ogni quattro anni.
La convocazione dell’Assemblea Regionale avverrà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima della data fissata, pena la nullità dell’Assemblea, e dovrà essere inviata anche al Presidente Nazionale ed all’Ufficio di Presidenza.
Le Assemblee Regionali eleggono di volta in volta il proprio Presidente ed il Segretario.
Eleggono altresì i delegati all’Assemblea Nazionale nel numero e con le modalità di cui all’articolo 10, e due Revisori dei Conti effettivi e un supplente.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei convocati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ciascuno dei partecipanti ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.
Avverso le deliberazioni delle Assemblee Regionali è ammesso ricorso, in prima istanza, entro 15 giorni al Comitato Esecutivo ed in seconda istanza all’Assemblea Nazionale.
L’eventuale proposizione del ricorso avverso l’Assemblea Regionale, salvo buon fine, non sospende la validità del deliberato dell’Assemblea medesima.
I Presidenti Regionali provvedono direttamente alla nomina dei rappresentanti dell’Associazione in tutti gli incarichi regionali.
Articolo 10– Delegati regionali
Le Assemblee Regionali, in proporzione al numero dei soci cacciatori ANLC a livello regionale risultanti alla data del 31 dicembre, provvedono alla elezione di un delegato all’Assemblea Nazionale fino a 3.000 soci, di due delegati fino a 5.000 soci, tredelegati fino ad 8.000 soci e di quattro delegati oltre 8.000 soci;
L’effettivo numero dei Soci in base al quale procedere alla nomina dei delegati sarà comunicato ai singoli Presidenti Regionali da parte del Segretario Nazionale entro la data del 30 aprile.
Articolo 11 Assemblee Provinciali
Le Assemblee Provinciali sono convocate dal Presidente Provinciale in prima e seconda convocazione ogni anno e si devono tenere entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, e per deliberare sulle attività svolte e da svolgere nell’ambito provinciale e per eleggere il Presidente Provinciale ogni quattro anni.
La convocazione dell’Assemblea Provinciale avverrà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, pena la nullità dell’Assemblea, e dovrà essere inviata a tutti i presidenti di circolo comunale ed ai delegati comunaliche ne fanno parte di diritto oltre che ai Consiglieri Provinciali i quali partecipano senza diritto di voto.
Partecipano alle Assemblee Provinciali:
- il Presidente Provinciale;
- i presidenti dei Circoli Comunali della provincia;
- i delegati comunali eletti nelle assemblee di circolo con le modalità e nel numero indicati all’art. 14 dello statuto.
Possono partecipare alle Assemblee Provinciali, con facoltà di intervento, il Presidente Nazionale dell’Associazione, i componenti l’Ufficio di Presidenza Nazionale, il Presidente Regionale, o un suo delegato, ed i Revisori dei Conti Provinciali ai quali dovrà essere data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Le Assemblee Provinciali eleggono di volta in volta il proprio Presidente ed il Segretario.
Provvedono all'elezione, a maggioranza semplice, ogni quattro anni:
- del Presidente provinciale;
- di due Revisori dei Conti ed uno supplente;
- dei delegati all’Assemblea Regionale da nominarsi nel numero e con le modalità di cui al successivo articolo 12;
- dei Consigli provinciali che avranno funzioni consultive, i componenti dei quali potranno variare da 10 a 20 membri.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei convocati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascuno dei partecipanti ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.
Avverso le deliberazioni delle Assemblee Provinciali è ammesso ricorso entro 15 giorni, in prima istanza, al Presidente Regionale, che decide sentita l’Assemblea Regionale, ed in seconda istanza al Comitato Esecutivo, fermo restando che la ratifica della Elezione del Presidente provinciale e del Consiglio provinciale rimangono di competenza dell’Ufficio di Presidenza Nazionale.
L’eventuale proposizione del ricorso avverso l’Assemblea Provinciale, salvo buon fine, non sospende la validità del deliberato dell’Assemblea medesima.
Il Consiglio provinciale previa convocazione del Presidente Provinciale o su richiesta scritta e motivata dei due terzi dei componenti si riunisce almeno tre volte all’anno per discutere dei problemi venatori e associativi interni.
È compito dei Presidenti Provinciali nominare i vari rappresentanti dell’Associazione nell’ambito del territorio di loro competenza.
Articolo 12 – Delegati Provinciali
Le Assemblee Provinciali, in proporzione al numero dei soci cacciatori ANLC a livello provinciale risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, provvedono alla elezione di un delegato all’Assemblea Regionale fino a 1000 soci, di due delegati fino a 2.500 soci e tre delegati oltre i 2.500 soci.
L’effettivo numero dei Soci in base al quale procedere alla nomina dei delegati sarà attestato dai singoli Presidenti Provinciali con autocertificazione entro la data del 15marzo.
Articolo 13 – Assemblee di Circolo
Le Assemblee di Circolo sono convocate ogni anno, e si devono tenere entro il 20 marzo , dal Presidente del Circolo, mediante affissione nell’albo del Circolo stesso di avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee di Circolo i Soci in regola con il tesseramento ANLC.
Le Assemblee di Circolo sono valide se presenti, in prima con convocazione i due terzi dei Soci ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.
Non sono ammesse deleghe ed ogni partecipante ha diritto ad un solo voto.
Esse provvedono all’approvazione della gestione economica e delle attività svolte e da svolgere ed, ogni quattro anni, alla elezione, a maggioranza semplice del Presidente del Circolo, dei delegati all’Assemblea Provinciale e del Consiglio che avrà funzioni consultive, i cui componenti possono variare da tre a dieci membri.
Alle Assemblee di Circolo possono partecipare, con facoltà di intervento, il Presidente Provinciale o in sua assenza un Vice Presidente provinciale, Il Presidente Regionale ed i componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, ai quali sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Avverso le deliberazioni delle Assemblee di Circolo è ammesso ricorso entro 15 giorni in prima istanza al Presidente provinciale che decide sentito il Consiglio Provinciale ed in seconda istanza al Presidente regionale che decide sentita l’Assemblea Regionale.
L’eventuale proposizione del ricorso avverso l’Assemblea di Circolo, salvo buon fine, non sospende la validità del deliberato dell’Assemblea medesima.
I Consigli Comunali, previa comunicazione del Presidente di Circolo, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da lui presieduti, si riuniscono almeno tre volte all’anno e discutono i problemi venatori e associativi interni.
Articolo 14 - Delegati Comunali
Le Assemblee dei Circoli Comunali provvedono, in proporzione al numero dei soci cacciatori ANLC a livello comunale risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, all’elezione di:
- un Delegato all’Assemblea Provinciale fino a 50 soci;
- due Delegati oltre 50 soci;
- tre Delegati oltre 150 soci.
L’effettivo numero dei soci, in base al quale procedere alla nomina dei Delegati, sarà attestato dai singoli Presidenti Comunali con autocertificazione entro la data del 15 marzo.
Articolo 15 – Assemblee Straordinarie
L’Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto all’Assemblea Nazionale Ordinaria o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei Presidenti Regionali con 15 giorni di preavviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere tenuta entro 60 giorni dalla richiesta di convocazione.
Le Assemblee Regionali Straordinarie sono convocate o dal Presidente Regionale o dall’Ufficio dl Presidenza di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto all’assemblea Regionale Ordinaria con 15 giorni di preavviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e devono essere tenute entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione.
Le Assemblee Provinciali Straordinarie sono convocate dal Presidente Provinciale o dal Presidente Regionale o dall’Ufficio di Presidenza di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto alla Assemblea Provinciale Ordinaria o su richiesta scritta e motivata di un terzo del Consiglio Provinciale con 15 giorni di preavviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e si devono tenere entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione.
Le Assemblee Straordinarie di Circolo sono convocate dal Presidente di Circolo o dal Presidente Provinciale, o dal Presidente Regionale di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo del Consiglio di Circolo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci del Circolo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pubblica affissione nell’ambito del territorio del Circolo e devono essere tenute entro 30 giorni dalla data della richiesta di convocazione. La lettera di convocazione deve essere portata a conoscenza degli organi sovra ordinati che devono essere preventivamente informati nei modi e nei termini sopra indicati.
A tutte le assemblee straordinarie Regionali, Provinciali e Comunali hanno diritto di partecipare con possibilità di intervento gli organi esecutivi superiori.