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Articolo 16 – Gli Organi Esecutivi Associativi

Gli Organi dell’ANLC sono:

a) l’Assemblea Nazionale, così come prevista dall’art. 8 del presente statuto;

b) il Comitato Esecutivo;

c) l’Ufficio di Presidenza;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei Probiviri;

f) il Collegiodei Revisori dei Conti;

g) il Presidente Regionale;

h) il Presidente Provinciale;

i) il Presidente di Circolo.

 

Articolo 17 – Il Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo è eletto dalla Assemblea Nazionale e si compone di TRENTA membri:

nella composizione del Comitato Esecutivo deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna Regione.

Il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno il Presidente Nazionale dell’Associazione, un Vice Presidente Vicario, due Vice Presidenti, il Segretario Generale, e due membri i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza .

Elegge altresì fra i Soci dell’ANLC, il Direttore Responsabile de ‘Il Mese di Caccia” rivista tecnica della ANLC, e su proposta del Direttore, il Vice Direttore e il Capo Redattore.

Il Direttore, il Vice Direttore ed il Capo Redattore hanno diritto, oltre che al rimborso delle spese documentate, a indennità di carica il cui importo è stabilito dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all’anno per procedere all’esame del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo predisposti dall’Ufficio di Presidenza da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale. Provvede altresì alla nomina dei delegati nazionali per i settori Tiro a Volo, Cinofilia, Pesca, nonché il Responsabile Nazionale per la Vigilanza. Questi ultimi devono essere scelti tra i membri del Comitato Esecutivo.

È facoltà del Comitato Esecutivo, inoltre, procedere alla nomina di responsabili per le attività connesse alla caccia ed alla pesca (tiro con l’arco, tiro a palla, falconeria, ecc.).

Il Comitato Esecutivo attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea Nazionale, prende tutti quei provvedimenti utili e necessari al buon funzionamento dell’Associazione; ha quindi mansioni amministrative, tecniche, propagandistiche e organizzative. Fissa il costo della tessera, le modalità del tesseramento e la ripartizione delle quote, di anno in anno, anche sulla base degli orientamenti espressi dall’Assemblea Nazionale, delle necessità organizzative e dei rapporti con le altre Associazioni venatorie. Determina e pone in essere ogni opportuna struttura organizzativa necessaria per l’espletamento di tali compiti, ivi compreso quello delle direttive a “Il Mese di Caccia”.

Il Comitato Esecutivo approva, modifica o respinge i bilanci preventivi delle Presidenze Regionali e Provinciali e comunica le relative decisioni ai Presidenti interessati entro il 30 giugno di ogni anno. In mancanza di comunicazioni nel termine predetto i bilanci si intendono approvati nella loro originale stesura.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di morte, dimissioni, radiazione e perdita della qualità di socio di un componente del Comitato Esecutivo, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti della Regione di provenienza, qualora esista; altrimenti il sostituto sarà nominato dall’Assemblea Regionale di appartenenza. In ogni caso la nomina dovrà successivamente essere ratificata dal Comitato Esecutivo.

L’Ufficio di Presidenza può, in caso di eccezionale urgenza, assumere le deliberazioni su materie di competenza del Comitato Esecutivo e sottoporle all’approvazione dello stesso nella prima seduta successiva utile.

L’Ufficio di Presidenza ratifica la nomina dei Presidenti Regionali e Provinciali e la costituzione dei Circoli.

L’Ufficio di Presidenza predispone annualmente il Bilancio Consuntivo e Preventivo dell’Associazione da portare al vaglio del Comitato Esecutivo Nazionale e, successivamente, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni.

 

Articolo 18 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’Associazione ad ogni effetto.

Presiede di diritto il Comitato Esecutivo e svolge le seguenti funzioni:

a) sovrintende al regolare funzionamento degli organi esecutivi dell’Associazione;

b) convoca il Comitato Esecutivo anche su richiesta di un componente dell’Ufficio di Presidenza o di un terzo dei componenti del Comitato Esecutivo stesso.

Il vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento o comunque per sua delega. I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono per sua delega. I due componenti dell’Ufficio di Presidenza coadiuvano il Presidente che può delegargli, anche in base alla loro specifica professionalità, lo svolgimento di particolari funzioni. Il Segretario Generale cura l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo rispondendone all’Ufficio di Presidenza ed allo stesso Comitato Esecutivo.

 

Articolo 19 – Il Collegio Nazionale dei probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente.

I Probiviri sono eletti dall’Assemblea Nazionale a voto diretto e segreto. Per essere membro del Collegio Nazionale dei Probiviri bisogna essere iscritto all’Associazione ed avere una anzianità di iscrizione di almeno tre anni consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri è competente a istruire e decidere ogni procedimento disciplinare.

In materia disciplinare comunica le proprie decisioni all’Ufficio di Presidenza entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Tale termine, in casi di particolare complessità, può esser prorogato di altri trenta giorni su richiesta motivata del Presidente del Collegio.

 

 

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea Nazionale e sono scelti fra i Soci dell’ANLC.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e controlla la tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

È nominato Presidente del Collegio il candidato più votato. In caso di parità di voti, viene nominato il candidato più anziano dal punto di vista anagrafico.

 

Articolo 21 – Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale viene eletto dall’Assemblea Regionale a maggioranza semplice.

Dura in carica quattro anni e fa parte di diritto dell’Assemblea Nazionale. Sovrintende all’attività dei Presidenti Provinciali nell’ambito della Regione e ne coordina il lavoro, mantenendo per essi i contatti con il Comitato Esecutivo. I Presidenti Regionali devono presentare i conti consuntivo e preventivo entro il 30 giugno al Comitato Esecutivo, sottoscritto dai revisori dei conti regionali.

Sono coadiuvati nella loro attività dal Consiglio Regionale che dura in carica quattro anni e che può eleggere nel suo seno uno o due vice Presidenti. Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali e dai Delegati Regionali.

La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale dell’Associazione. In caso di eccezionali e comprovate necessità organizzative, tale incompatibilità può essere sanata in sede di ratifica della nomina con apposito motivato provvedimento assunto all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza.

 

Articolo 22 – Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale viene eletto dall’Assemblea Provinciale a maggioranza semplice.

Dura in carica quattro anni e fa parte di diritto dell’Assemblea Regionale. Sovrintende all’attività dei Presidenti di Circolo nell’ambito della Provincia, ne coordina il lavoro, mantenendo per essi i contatti con il Presidente Regionale. È coadiuvato nella sua attività dal Consiglio Provinciale che dura in carica quattro anni e che può eleggere nel suo seno uno o due vice Presidenti.

I Presidenti Provinciali devono presentare i conti consuntivo e preventivo, entro il 15 maggio all’Ufficio di Presidenza e al Presidente Regionale, sottoscritti dai revisori dei conti provinciali.

 

Articolo 23 – Il Presidente di Circolo

Il Presidente di Circolo è eletto dall’assemblea di Circolo a maggioranza semplice e dura in carica quattro anni. Rappresenta il Circolo presso il Presidente Provinciale. È coadiuvato nella sua attività dal Consiglio di Circolo che dura in carica quattro anni e che può eleggere nel suo seno uno o due Vice Presidenti.

I Presidenti di Circolo devono presentare la gestione economica consuntiva e preventiva, entro il 25 aprile ai Presidenti Provinciali.

 

Articolo 24 – Autonomia finanziaria e obbligazioni

Le Presidenze Regionali e Provinciali ed i Circoli comunali conservano l’autonomia finanziaria per le obbligazioni che assumono nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.