Articolo 32 – Norme particolari per i soci benemeriti
I Soci Benemeriti non faranno più parte dell’Associazione nei seguenti casi:
a) per dimissioni motivate da comunicarsi per iscritto al Presidente;
b) per radiazione che deve essere deliberata nei seguenti casi:
1) per essersi il Socio reso colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori l’ambito dell’Associazione;
2) per avere comunque svolto azione contraria alle finalità dell’Associazione;
3) per aver commesso un grave atto di indisciplina od aver comunque dimostrato scarso spirito sportivo.
La perdita delle qualità di Socio Benemerito viene deliberata maggioranza di due terzi dei votanti dell’Assemblea Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri. Con la perdita della qualità di Socio Benemerito il dimissionario o il radiato perde ogni qualsiasi diritto e non potrà sotto qualsiasi forma essere riammesso nell’Associazione.
Articolo 33 – Norme particolari per i Soci Ordinari
La qualità di Socio Ordinario si perde:
1) per dimissioni da presentare per iscritto al Presidente di Circolo;
2) per radiazione che viene pronunciata nei con fronti del Socio che si sia reso colpevole entro e fuori l’ambito dell’Associazione di una azione disonorevole o che comunque costituisca con la sua condotta un ostacolo al buon funzionamento dell’Associazione stessa e per inosservanza grave a tutte le leggi venatorie statali e regionali in vigore.
Competente a deliberare la radiazione è il Presidente Regionale il quale decide dopo aver sentito l’Assemblea Regionale appositamente convocata, il Presidente di Circolo Comunale e l’interessato.
A carico del Socio ordinario possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione;
b) sospensione dalle attività sociali a tempo indeterminato.
Contro il provvedimento l’interessato si può appellare entro 15 giorni al Comitato Esecutivo la cui decisione sarà inappellabile.
Articolo 34 – Sospensione dalla carica
Le sospensioni a carico dei Presidenti di Circolo sono adottate dal Presidente Regionale di sua iniziativa o su proposta Presidente Regionale e del Presidente Provinciale con le modalità di cui all’articolo precedente.
Contro il provvedimento del Presidente Regionale l’interessato si può appellare, entro 15 giorni dal provvedimento, al Comitato Esecutivo che decide definitivamente nella prima convocazione dall’invio del ricorso.
Le sanzioni a carico dei Presidenti Regionali e Provinciali sono deliberate dal Comitato Esecutivo in prima istanza; contro il provvedimento del Comitato Esecutivo l’interessato si può appellare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, all’Assemblea Nazionale successiva al provvedimento del Comitato Esecutivo.
Articolo 35 – Nomina commissari
Ove ricorrano motivi di carattere amministrativo organizzativo o disciplina e in facoltà di nominare commissari:
a) da parte dell’Ufficio di Presidenza per i Presidenti Regionali e, anche su proposta degli stessi Presidenti Regionali, per i Presidenti Provinciali.
b) da parte dei Presidenti Regionali, anche su proposta dei Presidenti Provinciali, per i Presidenti di Circolo.
La durata e i compiti di gestione commissariale dovranno essere fissati nel provvedimento di nomina e comunque il periodo della gestione stessa non potrà essere superiore a sei mesi e non è prorogabile .
Avverso ai provvedimenti di nomina commissariale per i Presidenti Regionali e Provinciali è ammesso ricorso in prima istanza al Comitato Esecutivo ed in seconda istanza alla successiva Assemblea Nazionale.
Avverso ai provvedimenti di nomina commissariale per i Presidenti di Circolo è ammesso ricorso in prima istanza all’ufficio dl Presidenza ed in seconda istanza al Comitato Esecutivo. I ricorsi di cui sopra dovranno essere proposti ai competenti organi entro 30 giorni dalla data di notifica dei provvedimenti di nomina commissariale.