Articolo 36 – Modifiche statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea Nazionale a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto nella Assemblea Nazionale.
La richiesta di modifica potrà essere avanzata dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo dei partecipanti all’Assemblea Nazionale e dovrà pervenire all’Ufficio di Presidenza entro il 1° marzo.
Articolo 37– Entrata in vigore
Il presente Statuto entrerà in vigore alla data del 01 gennaio 2009.