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Articolo 36 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea Nazionale a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto nella Assemblea Nazionale.

La richiesta di modifica potrà essere avanzata dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo dei partecipanti all’Assemblea Nazionale e dovrà pervenire all’Ufficio di Presidenza entro il 1° marzo.

 

 

Articolo 37– Entrata in vigore

 

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data del 01 gennaio 2009.